04 - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE

Dettagli: 

Indice

1. Pensioni

2. Assistenza e previdenza

2.1 Utenti e servizi per la tossicodipendenza

2.2 Prestazioni e strutture assistenziali

2.3 Prestazioni, contributi, spesa degli enti della sanità, dell'assistenza e della previdenza

3. Assicurazione sul lavoro, infortuni e malattie professionali

 

Le statistiche sulle pensioni sono di fonte INPS, quellr sulle prestazioni assistenziali di fonte INAIL e Regione Lombardia, mentre quelle sull’assicurazione sul lavoro sono di fonte INAIL.

 

1. Pensioni

Per pensione si intende la prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati in seguito:

  • al raggiungimento di una determinata età;
  • alla maturazione dell'anzianità di versamenti contributivi;
  • alla mancanza o riduzione di capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta;
  • alla morte della persona protetta;
  • per particolare benemerenza nei confronti del Paese.

Le pensioni quindi comprendono:

  • le pensioni di vecchiaia e di anzianità, di invalidità, le rendite per infortuni sul lavoro e per malattia professionale, tutte collegate all'attività lavorativa;
  • le pensioni ai superstiti;
  • le pensioni di guerra;
  • le pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili;

Sono inoltre compresi gli assegni vitalizi agli ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, e gli assegni di Medaglia e Croce al Valor Militare.

I dati sulle pensioni qui riportati sono divulgati dall’INPS, attraverso l'Osservatorio sulle pensioni.

L’Osservatorio sulle pensioni INPS trae origine dall'archivio gestionale alimentato dalle procedure amministrativo - contabili per la liquidazione e gestione delle pensioni. Dall'archivio, si possono desumere le seguenti informazioni anagrafiche, contabili, reddituali e contributive: dati di carattere generale della pensione; dati anagrafici del titolare, dei contitolari, dei familiari, del delegato alla riscossione; nel caso delle pensioni ai superstiti, della persona deceduta; dati di calcolo della pensione; dati di calcolo delle trattenute; conguagli per rinnovo; dati sulle certificazioni fiscali; dati sui trattamenti familiari; dati contabili dell'anno in corso; dati contabili analitici storici; dati dei mandati di pagamento.

Periodicità di aggiornamento dei dati dell'Osservatorio.

L'INPS provvede annualmente al rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni entro il mese di gennaio, pertanto l'aggiornamento dei dati contenuti nel presente Osservatorio avviene di norma nel primo semestre di ciascun anno. Il primo anno elaborato è il 1993 ed è disponibile una serie storica degli ultimi dieci anni oltre all’anno corrente.

Tipologie di rilevazione effettuate.

Vengono effettuate due tipi di rilevazioni differenti che generano i seguenti archivi: l’archivio delle pensioni vigenti, l’archivio delle pensioni liquidate. L’archivio delle pensioni vigenti è costituito dal complesso delle pensioni che hanno ottenuto il rinnovo del mandato di pagamento al 1° gennaio e la relativa perequazione dell’importo della pensione. I dati desunti dall’ archivio rappresentano quindi lo stock ad inizio anno. L’archivio delle pensioni liquidate è costituito dal complesso delle pensioni che nel corso dell’anno contabile considerato sono state prese in carico, cioè hanno dato luogo ad un pagamento. Costituiscono quindi un dato di flusso.

Criteri di classificazione delle unità, grandezze e modalità oggetto di rilevazione.

Gli assicurati

L'INPS gestisce le varie forme di assicurazione obbligatoria contro i rischi di invalidità, vecchiaia e morte per la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, per alcune categorie di dipendenti del settore pubblico e per alcuni lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, lavoratori parasubordinati. La generalità dei lavoratori dipendenti, è iscritta al "Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti", compresi gli ex fondi dei trasporti, telefonici, elettrici ed INPDAI che mantengono comunque una contabilità separata, mentre alcune particolari categorie quali dazieri, personale di volo, ministri del culto, confluiscono nei rispettivi "Fondi speciali di previdenza", sostitutivi, mentre altre categorie quali minatori, esattoriali, gasisti, contribuiscono anche nei fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione

La pensione di vecchiaia, nelle sue varie forme, viene erogata quando si sono raggiunti i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti nella Gestione nella quale l'assicurato è iscritto. L'assicurato che, a causa di infermità fisica o mentale, abbia una ridotta capacità lavorativa ha diritto, qualora vengano riconosciuti i previsti requisiti amministrativi e sanitari, ad un assegno ordinario d'invalidità oppure ad una pensione di inabilità se si trova nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I familiari superstiti del lavoratore deceduto (coniuge, figli a carico o, in mancanza dei precedenti, i genitori ultrasessantacinquenni, i fratelli celibi o sorelle nubili a carico del dante causa), che aveva maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ordinaria di inabilità, hanno diritto alla pensione indiretta. Se il lavoratore deceduto era pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità. Gli ultrasessantacinquenni, privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa ed in particolari situazioni reddituali, hanno diritto all'assegno sociale. Inoltre dal 1° novembre 1998, l’INPS provvede al pagamento della pensione di invalidità civile e/o delle specifiche indennità agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti.

Sono escluse dalla competenza INPS le prestazioni agli invalidi civili residenti nelle regioni della Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. I dati sugli Invalidi Civili la cui unità di rilevazione era originariamente costituita dal numero dei certificati (comprendente anche più prestazioni), dal 2009 sono stati sottoposti a un processo di trasformazione tendente a rilevare e riprodurre il numero e valore delle prestazioni erogate.

Le tavole statistiche dell'Osservatorio sono distinte tra pensioni vigenti al 1° gennaio di ciascun anno e pensioni liquidate: le prime forniscono un "dato di stock" ad un'epoca prefissata, le seconde si riferiscono alle nuove pensioni elaborate nel corso dell'anno e rappresentano un "dato di flusso".

L’insieme delle prestazioni sono classificate nelle seguenti gestioni:

  • Pensioni ai lavoratori dipendenti comprendenti anche i fondi sostitutivi e quelli integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • Pensioni ai lavoratori autonomi, comprendente i fondi dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, Artigiani e Commercianti;
  • Gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • Altre gestioni ed assicurazioni facoltative: comprendenti il Clero, il Fondo previdenziale delle persone che svolgono lavori non retribuiti di responsabilità familiare e le altre forme facoltative.
  • le Prestazioni assistenziali comprendenti le pensioni ed assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti a cui è riservata una specifica sezione dell’osservatorio.

All’interno di ciascuna gestione, le pensioni vengono evidenziate per categoria:

  • vecchiaia (vecchiaia, anzianità e prepensionamenti);
  • invalidità (assegni ordinari di invalidità, inabilità e invalidità ante-lege 222/1984);
  • superstiti (da assicurato e da pensionato). Nel caso di più contitolari (es.: vedova ed orfani) la pensione viene considerata come un unico trattamento;
  • ciechi, sordomuti e invalidi nel caso della gestione degli Invalidi Civili.

Inquadramento territoriale e altre modalità di rilevazione

L'unità di rilevazione per l'inquadramento territoriale delle pensioni è rappresentata dalla provincia in cui opera la sede zonale INPS territorialmente competente.

Nell'Osservatorio la disaggregazione raggiunge il livello provinciale.

Esiste una sezione dove l’inquadramento territoriale è rappresentato dalla residenza del titolare della prestazione. In questa sezione la disaggregazione raggiunge il livello comunale nel caso in cui i titolari siano residenti in Italia, oppure lo stato estero se residenti all’estero. Va sottolineato che le due diverse modalità di rilevazione (sede zonale INPS e residenza del titolare) comportano una differente distribuzione delle prestazioni a livello territoriale potendo il titolare essere residente in una determinata provincia ma ricevere la prestazione da una sede zonale INPS di un’altra provincia, ad esempio dove il titolare è domiciliato. Da rilevare inoltre che se il titolare è residente all’estero la sede zonale che eroga la pensione è italiana. Gli altri caratteri oggetto della rilevazione sono:

  • il sesso del titolare della pensione;
  • l'età compiuta del titolare della pensione (nei superstiti senza la presenza del coniuge, è considerato titolare il beneficiario più anziano), che viene calcolata al 1° gennaio dell'anno di riferimento, nelle tavole sulle pensioni vigenti, ed alla data di decorrenza della pensione in quelle sulle pensioni decorrenti e liquidate nel corso dell'anno;
  • l'anno di decorrenza della pensione (nel caso di pensione ai superstiti la classificazione è effettuata sulla base dell'anno di decorrenza della stessa e non di quello dell'eventuale pensione diretta);
  • l’importo medio mensile in pagamento della pensione, al lordo delle eventuali trattenute fiscali. L’importo è, invece, al netto dell'eventuale trattamento di famiglia o assegno al nucleo familiare riferito al 1° gennaio, nel caso di pensioni vigenti, e al primo pagamento effettuato nell’anno di liquidazione, nel caso di pensioni liquidate oppure alla data di decorrenza, nel caso di pensioni decorrenti;
  • l’importo medio mensile dell’integrazione (presente solo nel caso di pensioni integrate al minimo) viene corrisposto al pensionato quando l'importo della pensione derivante dall'applicazione degli elementi di calcolo (anzianità contributiva e retribuzione media settimanale) è al di sotto di quello che viene considerato il " minimo vitale ". In tal caso, l'importo della pensione viene " integrato " fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge;
  • l’importo medio mensile delle maggiorazioni sociali (presente solo nel caso di pensioni che le percepiscono) viene erogato ai titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori a determinati limiti congiuntamente con il raggiungimento di determinate età, con riferimento seguenti normative in vigore (legge 140/1985 (art. 1 e 2), legge 544/1988 (art. 1 e 2) e legge 388/2000 (art. 69 e 70), legge 448/2001 art. 38);
  • il tipo di integrazione per le sole pensioni che godono di una integrazione:
    • pensioni cristallizzate (liquidate al trattamento minimo e che successivamente, superando i limiti reddituali previsti, conservano l'importo percepito al momento della variazione);
    • pensioni parzialmente integrate (per i beneficiari che presentano una situazione reddituale che non consente la totale integrazione);
    • pensioni totalmente integrate al trattamento minimo ( i cui beneficiari non hanno altri redditi oppure ne hanno entro un limite prefissato);
  • l'età compiuta del titolare della pensione (nei superstiti senza la presenza del coniuge, è considerato titolare il beneficiario più anziano), che viene calcolata al 1° gennaio dell'anno di riferimento, nelle tavole sulle pensioni vigenti, ed alla data di decorrenza della pensione in quelle sulle pensioni decorrenti e liquidate nel corso dell'anno;
  • pensioni parzialmente integrate (per i beneficiari che presentano una situazione reddituale che non consente la totale integrazione);
  • trattamento di famiglia: compete, in determinate condizioni di reddito, in misura differenziata a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare;
  • l'anno di decorrenza della pensione (nel caso di pensione ai superstiti la classificazione è effettuata sulla base dell'anno di decorrenza della stessa e non di quello dell'eventuale pensione diretta);
  • pensioni totalmente integrate al trattamento minimo ( i cui beneficiari non hanno altri redditi oppure ne hanno entro un limite prefissato);
  • lo Stato estero convenzionato: per le pensioni liquidate in base a convenzioni internazionali che consentono il riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro prestato all'estero;
  • l’importo medio mensile in pagamento della pensione, al lordo delle eventuali trattenute fiscali. L’importo è, invece, al netto dell'eventuale trattamento di famiglia o assegno al nucleo familiare riferito al 1° gennaio, nel caso di pensioni vigenti, e al primo pagamento effettuato nell’anno di liquidazione, nel caso di pensioni liquidate oppure alla data di decorrenza, nel caso di pensioni decorrenti;
  • il tipo di prestazione (indennità e/o pensione) nel caso degli invalidi civili.

 

La nuova classificazione delle pensioni per “Regime di liquidazione”

In una specifica sezione dell’Osservatorio vengono analizzate le pensioni vigenti al 1 gennaio e le pensioni nuove liquidate distinte per regime di liquidazione considerando, in particolare, i criteri di calcolo della pensione introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n.335. Per i lavoratori senza anzianità contributiva al 31-12-1995, la norma stabilisce che l’importo della pensione sia interamente calcolato con il sistema contributivo. Sistema che prevede l’applicazione di opportuni coefficienti di trasformazione al montante contributivo individuale e la rivalutazione della contribuzione al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media del prodotto interno lordo (PIL) nominale del quinquennio precedente l’anno da rivalutare. La legge 335/95 contempla peraltro una gradualità nell’entrata a regime del nuovo sistema di calcolo. Così per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31-12-1995 la pensione è calcolata interamente con il preesistente sistema retributivo. Infine, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31-12-1995, la pensione è calcolata secondo un sistema misto, che prevede l’applicazione del sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31-12-1995 e del sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1996.

 

2. Assistenza e previdenza

2.1 Utenti e servizi per la tossicodipendenza

Le statistiche sugli utenti e sui servizi per la tossicodipendenza sono prodotte e rilasciate dal Ministero dell’Interno,  Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

I dati sugli utenti sono raccolti tramite la rilevazione Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative, che ha lo scopo di acquisire dati statistici ed elementi informativi sull’andamento della popolazione tossicodipendente in trattamento.

Il campo di osservazione della rilevazione è costituito dai tossicodipendenti in cura presso le strutture socio-riabilitative (residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali) in  quattro date fisse dell’anno.

La copertura della rilevazione è totale e ha  periodicità trimestrale (31/3 - 30/6 - 30/9 e 31/12).

I dati sono forniti dalle strutture, che li inviano,  a mezzo modulo telegrafico, o via telefono, alle singole Prefetture – U.T.G.. Queste ultime inoltrano poi, via posta elettronica, i dati alla Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica che provvede all’acquisizione informatica.

I risultati sono pubblicati annualmente; il numero di utenti è disaggregato per genere, territorio e tipo di struttura. Il livello territoriale minimo dei dati disponibili per la divulgazione è la provincia.

I dati sulle strutture sono a loro volta raccolti tramite il  Censimento delle strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti,che ha lo scopo di acquisire dati circa l’entità e la dislocazione delle strutture private per la cura dei tossicodipendenti.

Il campo di osservazione della rilevazione è costituito dalle strutture socio-riabilitative (residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali). Si rilevano il numero, la denominazione e l’indirizzo completo delle strutture socio-riabilitative, alcune caratteristiche strutturali (iscrizione all’albo regionale, residenzialità, convenzioni, tipo utenza accolta), il numero utenti in cura presso le strutture socio-riabilitative (residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali) in  quattro date fisse dell’anno.

La copertura della rilevazione è totale e ha periodicità annuale, con riferimento al 31 marzo di ogni anno.

L’intervallo di diffusione dei dati, rispetto all’epoca di raccolta, è di circa 6 mesi

Gli elementi informativi, raccolti in specifiche schede, vengono forniti dalle strutture e trasmessi alle Prefetture – U.T.G. che ne curano l’invio, via fax e posta, alla Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica che provvede all’acquisizione informatica.

 

2.2 Prestazioni e strutture assistenziali

I dati sull’assistenza sociale sono raccolti dall’Istat attraverso l’Indagine sui Presidi residenziali socio-assistenziali, prevista dal Programma statistico nazionale in vigore.

Le informazioni raccolte riguardano tutte le strutture residenziali in cui trovano alloggio persone che sono in stato di bisogno per motivi diversi: anziani soli o con problemi di salute, disabili, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani con problemi economici e in condizioni di disagio sociale. A un'utenza così eterogenea corrisponde un'ampia varietà di servizi residenziali, sia pubblici che privati, sia del settore “non profit” che con fine di lucro.

I dati contenuti vengono raccolti ogni anno a partire dal 1999, tramite un questionario postale. L'indagine, dopo alcuni anni di sospensione, è stata riavviata in collaborazione con il Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (Cisis). I dati raccolti dalle Regioni vengono trasmessi all'Istat, che cura la loro integrazione, validazione ed elaborazione.

Nel mese di febbraio 2010 sono stati divulgati i risultati dell'indagine 31 dicembre 2006.

A partire dall’indagine che si svolge nel 2010, che fa riferimento al 2009, i contenuti informativi sono stati ampliati, in modo da adeguarli alle esigenze conoscitive legate al processo di integrazione socio-sanitaria, cioè a quel complesso di attività di assistenza rivolte alla persona, che sono finalizzate al soddisfacimento sia di bisogni di natura sociale (legati al disagio e all’emarginazione) sia di bisogni sociali con rilevanza sanitaria (legati all’invecchiamento della popolazione e alla disabilità).

La nuova rilevazione è stata riprogettata con la collaborazione degli esperti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Cisis - Gruppo di Lavoro Politiche Sociali.

L’indagine rileva l’offerta di strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e le tipologie di utenti in esse assistite nel corso del 2009. La nuova rilevazione estende il campo di osservazione e aumenta il dettaglio delle informazioni raccolte, permettendo di documentare in maniera più puntuale sia l’utenza sia le risorse impegnate per questa forma di assistenza territoriale.

Altro elemento innovativo introdotto dal 2010 è rappresentato dalla tecnica di acquisizione dei dati che per la prima volta può essere fatta anche via web.La nuova indagine si inserisce nella più ampia prospettiva di riordino e integrazione delle statistiche sull'assistenza sociale di tipo assistenziale e sanitaria in Italia, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

 

2.3 Prestazioni, contributi, spesa degli enti della sanità, dell'assistenza e della previdenza

Sulla base dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali italiani l’Istat rileva le prestazioni erogate (previdenziali, assistenziali e sanitarie), i contributi sociali prelevati dai datori di lavoro e dai lavoratori ed infine le spese per il personali e divulga una serie di statistiche.

Si segnala che nel corso degli anni i criteri di riclassificazione dei dati di bilancio, come pure lo stesso universo degli enti previdenziali compresi nella rilevazione, è mutato. Ne consegue che le serie storiche non sono omogenee per tutte le tipologie dei dati.

Gli enti previdenziali sono persone giuridiche pubbliche o private, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali a favore degli assicurati alle specifiche gestioni.

Questi enti, di seguito indicati con la sigla EP gestiscono varie forme di assicurazione sociale e possono essere divisi, in base al tipo di tutela prestata, in regime di base e regime complementare.

Per regime di base si intende la protezione sociale che, in applicazione di norme legislative o regolamentari, garantisce l’assicurato contro i rischi connessi all’attività lavorativa al verificarsi di determinati eventi che generano una riduzione del reddito (malattia, vecchiaia, morte, disoccupazione, maternità, povertà eccetera). Per i lavoratori l’adesione a tale regime è resa obbligatoria in base a leggi nazionali.

Per complementare si intende quel regime che fornisce trattamenti integrativi al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e che, per l’erogazione delle prestazioni, presuppone l’esistenza di una analoga prestazione erogata da un regime di base.

L’Istat esegue annualmente la rilevazione dei bilanci consuntivi degli EP ai fini della costruzione del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, elaborato secondo gli schemi contabili del Sistema europeo dei conti economici integrati (Sec95) nonché del conto economico della protezione sociale, costruito secondo i criteri previsti dal Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (Sespros).

Il campo di osservazionedell’indagine sui bilanci consuntivi degli EP è costituito dalle istituzioni, pubbliche e private più rappresentative, che erogano prestazioni sociali. Quindi nell’elenco sono ricompresi anche fondi, fondazioni ed altre tipologie istituzionali, che non sono inseriti nell’elenco degli EP in senso stretto, individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dallo stesso sottoposti ad attività di vigilanza.

Questa decisione deriva dall’esigenza di ottenere dati il più possibile completi sulla struttura del sistema previdenziale italiano, che avrebbe potuto trovare una limitazione nella riduzione del campo di indagine agli EP individuati dal Ministero del lavoro.

I dati di bilancio vengono acquisiti attraverso i modelli di rilevazione; sulla base dei dati pervenuti l’Istat effettua una riclassificazione delle poste del bilancio per renderle omogenee con il Sec95.

 

3. Assicurazione sul lavoro, infortuni e malattie professionali

L’INAIL, che è la fonte dei dati relativi all’assicurazione sul lavoro, tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

All’Assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare se stessi.

Sono ritenute rischiose:

  • le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
  • le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
  • le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all’INAIL dell’attività esercitata.

Il datore di lavoro, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL.

Gli eventi denunciati all’INAIL

Le norme legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedono che debbano essere denunciati all'INAIL gli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i lavoratori (dipendenti e autonomi) e che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia, corredata da certificato medico, deve essere fatta utilizzando i moduli predisposti dall'Inail nei quali sono riportate informazioni significative ai fini dell'analisi del fenomeno infortunistico per fini previdenziali.

L'Istituto però viene a conoscenza anche di una parte degli infortuni con prognosi inferiore ai 4 giorni (le cosiddette franchigie) attraverso i certificati medici che vengono trasmessi all'Inail dal medico curante o dal pronto soccorso. L’INAIL ha ritenuto di inserire nella banca dati anche questi casi per i quali, però, non sono disponibili alcune delle informazioni (ad es. settore lavorativo, tipo di azienda, modalità di accreditamento) presenti invece nei casi di infortunio avvenuti e indennizzati dall'Inail.

Per la gestione Industria, commercio e servizi sono riportati i casi mortali il cui decesso è avvenuto entro 180 giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio, con esclusione di quelli per i quali nello stesso periodo è stata accertata la causa non professionale.

A causa  dei suddetti criteri di rilevazione e dei tempi tecnici di definizione il dato dell'ultimo anno è da ritenersi provvisorio e non confrontabile con quelli già consolidati, relativi agli anni precedenti.

Nel caso di malattie professionali, il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto assicuratore la denuncia - corredata da certificato medico - entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore dipendente ha comunicato la manifestazione della malattia. La denuncia di malattia professionale può essere presentata direttamente dal lavoratore qualora non svolga attività lavorativa dipendente.

Occorre precisare che, in base alla sentenza n. 179 del 10 febbraio 1988, sono tutelate, pur non rientrando tra quelle previste dal D.P.R. n. 336/1994, anche le malattie di cui il lavoratore dimostri la causa di lavoro. Dette malattie sono classificate come malattie non tabellate e comprendono anche quelle malattie per i quali non sussistono i requisiti per l'erogazione da parte dell'Istituto delle prestazioni previste; proprio la mancanza di prestazioni economiche è il motivo per cui non sono acquisite le informazioni sull'attività o sulla lavorazione svolta dal datore di lavoro.

I dati contenuti nella banca dati fanno riferimento agli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) avvenuti in ciascuno dei cinque anni precedenti e denunciati all'INAIL, separatamente per le gestioni:

- INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI
- AGRICOLTURA
- CONTO DELLO STATO

con aggregazione a livello provinciale, regionale, ripartizione geografica e nazionale.

Sono disponibili tavole separate in relazione al SESSO dell'infortunato o del tecnopatico.

Per la gestione "INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI" i dati sono raggruppati per:

- settore di attività economica (codice ATECO 2002)
- codice di tariffa Inail (gruppo e grande gruppo delle lavorazioni previste dalla TARIFFA DEI PREMI).

Gli eventi indennizzati

Per ciascun infortunio di cui viene a conoscenza l'Inail viene aperta una pratica che, amministrativamente, può chiudersi (definizione) con l'erogazione all'infortunato o ai suoi eredi di una prestazione (indennizzo) oppure senza alcun esborso da parte dell'Inail (caso non indennizzato).

Ovviamente la prestazione varia a seconda delle conseguenze dell'infortunio; in particolare le principali prestazioni previste dall'art. 66 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e dalle recenti disposizioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, sono:

  • un'indennità giornaliera per tutta la durata dell'INABILITA' TEMPORANEA assoluta (a partire dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio);
  • una rendita nel caso in cui sia accertato che l'infortunio abbia avuto come conseguenza un'INABILITA' PERMANENTE di grado >10% per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000;
  • un indennizzo in capitale o in rendita nel caso in cui sia accertato che l'infortunio abbia avuto come conseguenza una MENOMAZIONE PERMANENTE di grado >5% per gli infortuni avvenuti a partire dal 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore della disciplina del "Danno biologico" di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000).

Per la menomazione permanente di grado compreso tra 6% e 15% è prevista l'erogazione di un capitale per l'indennizzo del "danno biologico".

Per la menomazione permanente di grado pari o superiore al 16% è prevista l'erogazione di una rendita per l'indennizzo del danno biologico e del danno patrimoniale presunto per legge.

I dati dei casi mortali indennizzati comprendono anche quelli per i quali non viene corrisposta alcuna rendita poiché non esistono superstiti aventi diritto.

Il numero degli infortuni avvenuti e indennizzati è ripartito per tipologia di conseguenza:

  •  inabilità temporanea
  • inabilità permanente (da intendersi menomazione permanente per gli eventi avvenuti dal 25 luglio 2000)
  • morte

Gli importi degli "indennizzi medi" si riferiscono all'inabilità temporanea e sono espressi in Euro.

Le stesse prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro sono erogate agli assicurati per i quali è accertato che la malattia denunciata è stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni tutelate.

Anche se non viene corrisposto alcun indennizzo, sono da ritenersi malattie professionali le malattie per le quali è stata accertata un'inabilità permanente di grado inferiore all'11% (grado minimo necessario per la costituzione della rendita) o una menomazione permanente di grado inferiore al 6% (grado minimo indennizzabile per le patologie manifestatesi a partire dal 25 luglio 2000).

Il raggruppamento delle tavole relative alle malattie professionali è analogo a quello delle tavole sugli infortuni.

Per quanto riguarda le variabili di classificazione, i dati relativi agli eventi indennizzati sono presentati allo stessi di dettaglio di quelli riferiti agli eventi denunciati, descritti nel paragrafo precedente.

 

Data aggiornamento: 
Settembre, 2012